MONTEGNACCO (DI) ANTONIO

MONTEGNACCO (DI) ANTONIO (1699 - 1785)

ecclesiastico, giurista

Immagine del soggetto

Ritratto di Antonio di Montegnacco, olio su tela di Giovanni Battista de Rubeis, 1768 (Udine, Civici musei).

Nacque il 30 novembre 1699 dal conte Girolamo e da Marina Coronella, a Camino di Codroipo, dove si era trasferito il ramo della sua famiglia originario di Gemona. Molto scarse sono le notizie sulla sua vita, mancando una delle principali fonti sugli uomini illustri del periodo, la testimonianza dell’erudito Gian Giuseppe Liruti, che avrebbe voluto includere il nome dell’amico M. nelle sue Notizie delle vite ed opere scritte da’ letterati del Friuli, ma venne dissuaso dall’interessato che umilmente dichiarava di non essere un soggetto tanto importante e di non meritare simili attenzioni. Costui frequentò le scuole a Udine e, data la sua decisione di intraprendere la carriera ecclesiastica, è probabile che abbia iniziato i suoi studi nel seminario, rinnovato e aperto dal patriarca Dionisio Dolfin per dare nuovo slancio alla vita culturale della città. Prima ancora di ricevere gli ordini, si distinse per una spiccata propensione nelle materie giuridiche e la sua preparazione gli valse l’ufficio di segretario coadiutore del patriarca Dionisio, con l’incarico di dirimere alcune controversie amministrative tra la curia e il governo veneto. Ordinato prete il 19 dicembre 1722, con la sua esperienza al servizio del patriarca si conquistò la fama e l’apprezzamento del clero udinese e nel 1730 divenne pievano di Tarcento. Qui si dedicò con zelo al suo ministero pastorale, curando i rapporti tra le filiali e la parrocchiale, provvedendo a proprie spese al decoro della chiesa matrice e vigilando sulla disciplina del clero a lui sottoposto e sull’assistenza spirituale alla popolazione. ... leggi A testimonianza della sua indefessa attività di parroco nell’Archivio della curia arcivescovile di Udine è rimasto uno Stato della pieve, relazione diligentemente stesa dal M. in occasione della visita pastorale del patriarca Daniele Dolfin, nipote e successore di Dionisio, avvenuta nel 1736. Come ricompensa della sua zelante attività di parroco, il M. venne premiato il 30 settembre 1738 con la carica di canonico penitenziere del capitolo di Aquileia. Con questo titolo figura tra gli “esaminatori sinodali” partecipanti al sinodo diocesano del 1740, indetto dall’ultimo patriarca aquileiese per conoscere lo stato della sua diocesi e per dare nuovo impulso alla vita religiosa e un nuovo assetto alla disciplina ecclesiastica. Negli anni seguenti, egli attese con la consueta diligenza agli impegni della sua parrocchiale di Tarcento, senza trascurare gli studi giuridici. Nel 1746 per la sua perizia in diritto internazionale venne chiamato dalla Repubblica in qualità di consultore in iure straordinario, nell’intricato problema della soppressione del patriarcato di Aquileia, a sostegno dell’ormai anziano Paolo Celotti. Costituì una preziosa guida per la politica del governo veneziano, sostenendo il giurisdizionalismo della Serenissima di fronte alle pretese della Santa Sede. Seppure fautore della linea risultata perdente, orientò in seguito l’azione della classe dirigente nei delicatissimi problemi di ripartizione e secolarizzazione delle rendite e competenze giurisdizionali conseguenti la fine del patriarcato e delle annesse prerogative temporali. Dopo l’affare di Aquileia, fu un’altra questione a tenere lontano il M. dalla sua pieve, dove fece rientro solo nell’ottobre del 1749: diffusasi la fama della sua esperienza giuridica e della sua convincente oratoria, la città di Udine lo incaricò di trattare la pratica dell’ammissione dei nobili udinesi all’ordine gerosolimitano di Malta, prima a Roma dinnanzi al papa, affiancato dal canonico Francesco Florio, poi da solo a Malta. La missione ebbe esito favorevole e il M. della vicenda lasciò una relazione, tuttora manoscritta e conservata alla Biblioteca comunale Joppi di Udine, intitolata Serie storica della causa tra la città di Udine e l’Ordine di Malta. Forte dei suoi recenti successi, nel 1750 ottenne la nomina definitiva alla carica di consultore della Repubblica. Da questo momento egli avrebbe risieduto quasi esclusivamente a Venezia, e la pieve di Tarcento sarebbe stata retta da sostituti o cooperatori, fino alla sua esplicita rinuncia nel luglio del 1756. Il governo veneziano gli affidò la stesura della scrittura preparatoria del decreto del 7 settembre 1754, che si presentava nei toni accesi di una ritorsione contro la decisione di papa Benedetto XIV di concludere la questione aquileiese in favore dell’Austria, una questione politica e di principio, coperta da un pretesto economico, quale la presunta emorragia di denaro speso in impetrazioni dei sudditi alla Santa Sede. La pubblicazione del decreto scatenò la reazione di Roma e ne nacque una lunga vertenza, conclusasi solo il 6 luglio 1758 con l’elezione al soglio papale del veneziano Carlo Rezzonico (papa Clemente XIII). Di questa vicenda il M. fu importante protagonista. Scrisse prima un’Apologia del decreto, poi, dietro le insistenti critiche della curia romana alla condotta del governo della Serenissima, stese un poderoso volume di Risposta. In entrambe, com’era nel carattere della scrittura e dello stesso decreto, il M. sostiene due princìpi fondamentali del giurisdizionalismo veneziano: il diritto del doge di vigilare sulla disciplina ecclesiastica, sia nel senso della Chiesa come organismo che la emana, sia nel senso dei sudditi veneti che ad essa sono sottoposti e, in conseguenza di questo controllo, la facoltà pure del doge di interrompere pratiche religiose o porre un argine a bisogni spirituali lesivi della sua maestà o della pubblica economia. Se gli sforzi del M. non sortirono l’effetto sperato e la curia, nella persona del veneziano Clemente XIII, riuscì ad imporsi al senato e a costringerlo a ritirare dopo soli quattro anni di vita il celebre decreto, questa esperienza, anche se parzialmente negativa, servì a metterlo in luce nella scena politica e a guidare i suoi passi nella battaglia contro i privilegi del clero e le mani morte. Deciso assertore dei princìpi del giansenismo e seguace del canonista e giureconsulto fiammingo Van Espen, il M. collaborò coi suoi consulti con la Deputazione “ad pias causas”, magistratura creata nel 1766 per mettere a punto un piano di sistematica riforma in materia ecclesiastica. In particolare indicò la via su cui si muoverà la riforma veneziana degli anni seguenti con il suo Ragionamento intorno a’ beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti che si dicono Mani morte, opera che riscosse subito un notevole successo. Il libro, uscito nel 1766, ebbe molte ristampe e la sua fama si diffuse anche all’estero. L’opera coniuga il tradizionale pensiero dei consultori in iure con la particolare esperienza del M. quale acerrimo difensore dei diritti della Repubblica negli anni Cinquanta del Settecento. L’obiettivo del consultore è chiaro e concreto: riaffermare il diritto inequivocabile dello stato di impedire o limitare le mani morte. Fingendo di rispondere a due immaginari «quesiti proposti da un ministro di stato italiano riguardanti le leggi promulgate da diversi sovrani d’Europa dopo l’anno 1759 per impedire ogni ulterior passaggio di beni stabili in Mano morta», il M. imposta il suo Ragionamento in forma di dotta dissertazione o parere, imperniata su cinque punti fondamentali, enunciati come princìpi e dimostrati attraverso “prove” tratte per lo più da un folto repertorio di scrittori sacri, ma anche dalle teorie del celebre consultore Paolo Sarpi o di filosofi o canonisti come Ugo di San Vittore, Arnaldo da Brescia e Marsilio da Padova. Immediate furono le ripercussioni in ambiente romano: il libro fu infatti condannato dalla congregazione dell’Indice nel 1767. Non minori le reazioni nell’ambiente ecclesiastico e dotto friulano: i letterati udinesi vollero esprimere il loro disappunto per le osservazioni troppo ardite del M., ed incaricarono della difesa dei loro princìpi uno dei suoi capi più autorevoli e il vicario generale dell’arcidiocesi, Francesco Florio, che rispose al M., suo amico di vecchia data, con l’opuscolo intitolato Le mani morte ossia lettera all’autore del Ragionamento intorno ai beni posseduti dalle chiese. L’opera, uscita anonima a Venezia nel 1766, confuta puntualmente le tesi del M., utilizzando le stesse fonti che avevano ispirato il Ragionamento, e dimostrando pari erudizione e perfetta conoscenza tanto della Scrittura, quanto degli autori sacri e della tradizione giuridica. In risposta il M. stese una Confermazione del ragionamento intorno ai beni temporali della Chiesa. L’opera riprende lo schema epistolare del Florio e consta di cinque lettere, in tutto due poderosi volumi di complessive quattrocentosette pagine, in cui egli ribatte punto per punto le osservazioni del canonico, con vivace spirito polemico e la consueta vivacità narrativa, individuando e dolendosi che i suoi nemici e detrattori siano stati proprio i suoi colleghi del capitolo di Udine. Nonostante ciò, nel 1769, licenziato dal ruolo di consultore, il M. rientrò a Udine, dove ricoprì la carica di decano del capitolo. Inviso ai più per il rigore morale dei suoi scritti e la sua condanna degli abusi del clero, ma in compagnia anche di alcuni estimatori e amici che condividevano le sue idee, uno fra tutti il celebre Liruti, morì il 4 agosto 1785.

Chiudi

Bibliografia

Le scritture del M. sono conservate presso l’ASV, Consultori in iure, 233-256, 559-565; le sue scritture su Aquileia sono nel fondo Inquisitori di Stato, 889; ms BCU, Principale, 933, A. di Montegnacco, Serie storica della causa tra la città di Udine e l’ordine di Malta.

A. DI MONTEGNACCO, Ragionamento intorno a’ beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti che si dicono Mani morte, Venezia, Pavini, 1766; ID., Confermazione del ragionamento intorno ai beni temporali della Chiesa, Venezia, Antonio Zatta, 1767.

D. TASSINI, I Friulani (ignoti) “consultori in Iure” della Repubblica di Venezia. I. Don Antonio di Montegnacco, Udine, Del Bianco, 1908; R. NOGARO, Francesco Florio nell’ambiente friulano del ’700, Udine, Del Bianco, 1966; A.M. BETTANINI, Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia. Storia delle trattative diplomatiche per la difesa dei diritti giurisdizionali ecclesiastici. Decreto veneto 7 settembre 1754, Padova, Marsilio, 1966; F. VENTURI, Settecento riformatore, da Muratori a Beccaria, 1730-1794, II, La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, 1758-1794, Torino, Einaudi, 1976, 100-162; A. BARZAZI, Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l’opera di Gasparo Lonigo, in Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), a cura di G. COZZI, Roma, Jouvence, 1985, 223-251; A. BARZAZI, I consultori in iure, in Storia cultura veneta, Il Settecento, 5/II, Vicenza, Neri Pozza, 1986, 179-199; G. COMELLI, Un illuminista a Tarcento: Antonio di Montegnacco, «Atti dell’Accademia di scienze, lettere e arti di Udine», 86 (1993), 129-187.

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *