GRAZIANI ERASMO

GRAZIANI ERASMO (1527 - 1609)

giurista

Immagine del soggetto

Verso della medaglia in bronzo dedicata a Erasmo Graziani per la sua opera legata alla definizione dei confini con l'Austria, 1582 (Udine, Civici musei).

Figlio di Francesco, E. fu uno dei più importanti giureconsulti friulani del secolo XVI. Laureatosi in legge a Padova, rientrò in Friuli e iniziò il suo apprendistato professionale parallelamente all’assunzione di molte cariche nel governo cittadino. Fu nominato al Maggior consiglio di Udine in qualità di consigliere nobile ordinario perpetuo nel 1558. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del Cinquecento ricoprì incarichi diversi: nel 1563 era uno dei tre contraddicenti, l’anno seguente divenne sindaco al monte al fianco di Bernardo Valvasone e Giacomo dal Monte, nel 1568 ricoprì nuovamente la carica di contraddicente, coadiuvato da Sebastiano Miriano e da Agostino Diana, nel 1573 fu tra i conservatori al monte, mentre tre anni dopo rivestì la carica di provveditore alla sanità, mantenuta fino al 1578, quando il suo nome compare anche tra gli astanti. A partire dagli anni Sessanta E. cominciò ad affiancare il padre Francesco in ruoli consulenti al servizio della Repubblica Veneta. Un’occasione importante per entrare in contatto con questioni amministrative e di governo di più ampia scala si presentò nel 1563 quando risulta coadiuvare il genitore che come giureconsulto affiancava la commissione di cinque patrizi veneziani (Sebastiano Venier, Marino Cavalli, Pietro Sanudo, Giovan Battista Contarini e Agostino Barbarigo) al congresso convocato in Friuli tra rappresentanti della Repubblica Veneta e degli Arciducali per la risoluzione di diverse vertenze e diatribe, fra le quali particolarmente delicate erano le cause in materia di confini, giurisdizioni e possessi. Nei mesi in cui si svolse l’attività itinerante della commissione in diverse località del Friuli e via via che le materie da trattare vennero sottoposte alla discussione, il G. si segnalò all’attenzione delle autorità veneziane per la sua attività di supporto al lavoro del padre, soprattutto nel reperimento di documentazione utile all’espletamento dei casi e, presumibilmente, sostituendolo, in sua assenza, nell’esercizio della professione nel comune udinese. ... leggi Come ricorda nella sua relazione uno dei commissari, Sebastiano Venier, «L’eccellente Erasmo dottor suo figliuolo […] è andato in diversi luoghi et ha trovato molte scritture al proposito; et fin che siamo stati a Jassico detto suo figliuol n’è stato commodo in Udene». Allo stesso modo, anche il luogotenente, alla fine delle trattative, avrebbe lodato l’apporto del più giovane G. Grazie all’esperienza maturata al fianco di Francesco, la carriera di E. poté avviarsi con relativa facilità; gli consentì ad esempio, di subentrare, alla sua morte, avvenuta nel 1569, nella carica di avvocato fiscale per la Patria del Friuli, carica che il padre aveva ricoperto fin dal 1543. La competenza acquisita nelle materie feudali e nelle questioni confinarie valsero inoltre a E. diversi incarichi da parte del Senato veneto, incarichi che lo portarono progressivamente fuori dal territorio d’origine e in contatto più stretto con il patriziato di governo e le sue magistrature, presso cui cresceva la considerazione per la sua solida cultura giuridica. Nel 1570 affiancò come consulente giuridico Alvise Grimani, nominato dal Senato commissario per la risoluzione di contrasti insorti fra la Serenissima e l’imperatore Ferdinando circa i confini in territorio cadorino; vertenza complessa e duratura di cui seguì anche le fasi successive se attorno al 1582 lo troviamo inviato al seguito di un’altra commissione dapprima in Cadore e successivamente a Trento per tentare di trovare risoluzione a questioni possessorie e di esercizio di giurisdizione di alcuni territori dell’Ampezzano e del Feltrino. Nello stesso anno, i servigi prestati e l’apporto tecnico offerto nel corso dei vari incarichi gli valsero un riconoscimento formale da parte della Repubblica che lo dichiarò cavaliere aurato donandogli una collana d’oro con medaglia, sulla quale oltre alle insegne di S. Marco figurava la scritta: SENATUS DECRETU FIDEI, VIRTUTISQUE TESTIMONIUM. Ben più sostanziale riconoscimento della sua competenza giuridica sarebbe stata però la nomina a consultore in iure nel gennaio 1582 e dal 1587 anche a consultore “a materie feudali”, ufficio che mantenne fino alla morte nel 1609. Del lungo periodo che passò al servizio di Venezia (quasi trent’anni), vanno rilevati alcuni momenti salienti e il ruolo che G. ebbe in essi. Egli operò infatti in un arco di decenni cruciali per la definizione dei compiti dell’ufficio di consultore che passava da una fase nella quale la richiesta da parte del governo marciano di collaborazione dei tecnici del diritto era ancora saltuaria e occasionale ad una fase nella quale il loro intervento diventava sempre più strutturale al processo decisionale delle magistrature veneziane per arrivare agli anni in cui, segnatamente con la nomina di Paolo Sarpi nel 1606 e grazie all’azione del servita, la figura del consultore avrebbe assunto anche spessore di indirizzo politico. Agli anni Ottanta del Cinquecento risale un momento critico nei rapporti tra Serenissima e Patriarca di Aquileia, quando diventò scontro aperto una contrapposizione che già si era manifestata negli anni precedenti circa i diritti giurisdizionali dell’ordinario aquileiese e la sua competenza a decidere in materia feudale. La questione, ben nota, riguardava il feudo di Taiedo, posto nelle terre di San Vito e appartenente quindi alla giurisdizione patriarcale. Nata da un conflitto familiare di natura successoria – basti dire che Annibale Altan, discendente dell’antico detentore, contestava la legittimità di Elisabetta Altan di Salvarolo, sposa di Nicolò Savorgnan del Torre, di ricevere in eredità quel feudo, frutto di un acquisto del padre Francesco – ben presto, e con ben altra risonanza, la controversia si era allargata ad opporre le ragioni delle magistrature veneziane che appoggiavano le ragioni della donna e quelle del patriarca Grimani, il cui tribunale dava forza alle ragioni dell’Altan. Il dissidio toccava un tema scottante, quello dell’esercizio del dominio veneziano nella terraferma e nella Patria del Friuli in particolare, e metteva in luce il problema della concorrenza di altri soggetti politici e della loro capacità giurisdizionale, tra cui ampia era quella del patriarca sulle due terre di San Daniele e San Vito. Si era poi allargato fino a toccare equilibri politici di stato per l’appartenenza del Grimani a una delle più influenti casate del patriziato dei “vecchi”, filoromano e filoasburgico e per il coinvolgimento della Santa Sede che l’alto prelato aveva ricercato. Il ruolo di E. G. nella controversia fu rilevante nell’impostazione del problema giuridico e nell’avvallo che fornì, attraverso la documentazione da lui prodotta, alle decisioni del tribunale del luogotenente udinese oltre che per la sua consulenza presso il Senato e il consiglio dei Dieci. In sostanza, durante la contesa di Taiedo, il G. e l’altro consultore, Bartolomeo Selvatico, sostennero con le loro scritture quanto avanzato in consulti precedenti e quanto sarebbe stato poi ribadito con sempre maggiore forza di argomentazioni in altre successive occasioni, sulla annosa e più generale questione aquileiese, e cioè le ragioni della piena e superiore sovranità marciana. La solida competenza del consultore udinese nella materia feudale, costruita intorno alla conoscenza e all’esperienza diretta della ricca casistica che emergeva dalla complessa fisionomia giurisdizionale friulana, mise chiaramente in luce come il G. fosse uno tra i collaboratori più indicati a suggerire le linee per un intervento nel diritto feudale che necessariamente avrebbe ridiscusso i privilegi – legittimi o abusati che fossero – dei castellani. Assieme agli altri due giureconsulti, Bartolomeo Selvatico e Agostino Chizzola, sarebbe stato infatti il G. in particolare come esperto feudista, incaricato dal Senato di provvedere a definire quella legge di riordino della materia feudale di cui nello stato veneto si sentiva l’urgenza. Il testo promulgato il 13 dicembre 1586 in Pregadi costituisce la legge fondamentale in questo campo, fissando alcuni primi criteri volti a mettere ordine nella materia sia sotto il profilo patrimoniale e fiscale sia sotto quello politico-giurisdizionale. Stabilisce infatti alcuni obblighi per i feudatari tra i quali principalmente quello di presentare la documentazione relativa alle investiture e di provarne la legittimità del possesso; ribadisce il carico del servizio personale legato a quel godimento e introduce alcune limitazioni alla alienabilità dei beni. Bisogna rilevare dunque che il G., quale rappresentante di quella recente nobiltà udinese che perseguiva il rafforzamento amministrativo della città e la sua promozione a capitale del territorio in opposizione alla nobiltà parlamentare, metteva al servizio di Venezia non solo un solido sapere giuridico ma anche una propensione politica antifeudale, che a partire dalla seconda metà del secolo avrebbero costituito utile bagaglio per la politica legislativa veneziana. Caratterizzato dunque da questa sintonia di intenti, il lavoro del G. diventò anche una preziosa ricerca di fonti e documenti sui quali appoggiare le argomentazioni a favore del governo. Abbiamo testimonianza del fatto che il consultore udinese aveva portato a Venezia l’esemplare del Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis conservato presso la luogotenenza di Udine. Iniziato nella seconda metà del Trecento dal cancelliere patriarcale Odorico Susanna e portato a termine dal figlio Giovanni, il Thesaurus rappresentava il risultato di una grande impresa di riordino e di raccolta di atti relativi alle prerogative feudali e giurisdizionali del patriarcato aquileiese e costituì in età moderna il fondamento testuale sul quale basare le investiture e cui ricorrere nelle frequenti controversie inerenti i diritti feudali. Il G. lo ritenne determinante come fonte di certificazione delle infeudazioni e ne fece fare una copia nel 1583. L’acquisizione di documentazione, la compilazione di indici e sommari e collazioni di atti sembra aver costituito momento rilevante dell’operare del G. se, alla sua morte, il luogotenente ordinò che fossero prelevate le scritture che si trovavano preso di lui, denunciandone così l’interesse pubblico. Nel 1595 la concessione gratuita e l’investitura al G. del feudo di Fontanabona che era stato qualche anno prima temporaneamente devoluto allo stato e che alla morte del G. sarebbe passato al cardinale Francesco Mantica, arrivarono quindi come un chiaro riconoscimento per il suo servizio. Il suo apporto consulente avrebbe continuato ad essere speso, anche negli ultimi anni della sua vita, in una ferma anche se equilibrata affermazione delle ragioni della Serenissima intorno a questioni di diversa entità e natura. Le tematiche dei consulti – a volte solo a suo nome, a volte stesi con gli altri consultori – sono molto varie e toccano oltre a questioni feudali varie materie di giurisdizione mista, civile ed ecclesiastica. Ciò che si può rilevare circa il suo operato nei primi anni del Seicento e ancor più nel suo confronto con Paolo Sarpi è come G. avesse una concezione rigorosamente tecnica del suo ruolo consulente e della funzione del suo ufficio. Avrebbe rappresentato infatti, insieme con Marcantonio Pellegrini che lo affiancò a partire dal 1597 e Agostino Del Bene, entrato nel “carico di consultor” nel 1607 uno dei tre «uomini d’eterna memoria» come li definisce Fulgenzio Micanzio nella biografia sarpiana. Uomini di diritto con una solida formazione tecnica la cui importanza è stata poco rilevata da una tradizione storiografica che si è concentrata sulla straordinarietà del ruolo e della figura del Sarpi; ma a cui studi più recenti (e allargati a considerare non solo l’influenza ideologica e politica del servita) stanno restituendo spessore. Essi mettono in luce, ad esempio, come fino agli ultimi anni di vita del G. il ricorso all’attività consulente del Sarpi sia ancora saltuaria e «il più delle volte vincolata alla presenza del vecchio E. G.», o come essa sia segnata dalla «tutela (o sodalizio)» (Pin) con l’ottantenne consultore friulano. Per quanto un giudizio più avvertito circa il peso e il tipo di apporto dei singoli consultori debba attendere lo studio sistematico che si sta compiendo su quelle scritture, si può segnalare che se da un lato il G., coinvolto dal Senato nella ben nota disputa fra la Serenissima e il papato che portò nel 1606 alla scomunica e all’interdetto, non condivise la linea sarpiana e in questa occasione, come nel caso di altri diversi consulti, si schierò spesso a fianco del collega Marcantonio Pellegrini e in disaccordo con le posizioni più radicali e politicamente rilevanti sostenute dal Sarpi, vi sono anche testimonianze della loro collaborazione e armonia di intervento. Un esempio può essere quello che si presenta nell’occasione del ricorso della famiglia Salandi alle magistrature veneziane per alcuni diritti possessori nel territorio di San Vito, diritti che quella riteneva essere stati lesi da una sentenza del patriarca. Al proposito G. che si trovava a Udine in quel momento spedì al servita, a Venezia, gli incartamenti del caso, le scritture del Grimani e quelle presentate dai Salandi unitamente al suo parere. Accompagnò la sua riflessione sul caso con queste parole: «Ho esteso in nome comune le scritture, parendomi che nei raggionamenti noi fatti per avanti, così fusse il senso dell’uno, et dell’altro di noi conforme, et uniforme. Se le rivederà, aggiungendo et corigendo quanto, et come le paresse, nel che mi rimetto» (Lettera Udine, 24 ottobre 1608 in ASV, Cons. in iure, 7, 76r). Nell’ottobre del 1608 G. era dunque a Udine e non sembra abbia fatto ritorno a Venezia. Morì all’età di ottantadue anni il 22 aprile 1609 [era dunque nato nel 1527] e il suo corpo fu sepolto, come quello dei suoi avi, nel capoluogo della Patria, nella chiesa di S. Francesco dei frati conventuali.

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Bibliografia

Delle molte informazioni relative alla vita e all’opera del G. contenute nei fondi documentari veneziani e per le quali si rimanda alla bibliografia citata, si sceglie di indicare in forma più dettagliata i riferimenti documentari maggiori e relativi al Friuli: consulti, scritture e lettere del G. in ASV, Consultori in iure, 2, 5/I, 7, 12, 73, 132, e nelle filze 319-366 (relative ai rapporti di Venezia con il Patriarcato di Aquileia) e 367-394 (sulla questione di Ceneda), passim e 441; ASV, Provveditori sopraintendenti alla camera dei confini, 131, Patria del Friul in materia de feudi; 162, Scrittura di E. G. e Bartolomeo Salvatico su alcune pretese arciducali relative ad Aquileia e al Patriarcato; 163, Apprezzamento del Luogotenente per il lavoro prestato da Francesco G. e da E. suo figlio, 3 giugno 1565; 164, Relazione di E. G. sullo stato delle trattative tra gli arciduchi d’Austria e la Serenissima a causa dei confini, 2 agosto 1583; 165, Relazione di E. G. sulla proposta dei confini da parte degli arciducali e lettere indirizzate a E. G.; 168, Scrittura di E. G., febbraio 1586; 171, Scritture relative a Padriceu, Cormons e Villa San Piero, 1604; 188, Scrittura di E. G. sulla questione di Aquileia (1570); Consulti di E. G. anche in mss BNMV, It., VII, 1953 (= 9620); BCU, Joppi, Famiglie friulane e parlamento, 179, 163-164; Ibid., CA, 236, Descrizione di tutti i consiglieri nobili e popolari sii ordinari come straordinari, perpetui et annuali, ch’entrano nel magnifico Maggior Consiglio di Udine, 1563-1779, e 237, Consiglieri straordinari ch’entrano nel consiglio per cagione d’uffici, che amministrano insieme con la nota di tutti gli ufficiali de la mag, ca comunità, 1563-1611; Ibid. ... leggi, Principale, 102, Raccolta di poesie italiane e latine, 107-108.

CAPODAGLI, Udine illustrata, 194-195; G. CICONI, Udine e sua provincia, Udine, Trombetti-Murero, 1862, 342; P. ANTONINI, Del Friuli ed in particolare dei trattati da cui ebbe origine la dualità politica in questa regione, Venezia, Naratovich, 1873, 553 e in particolare la Relazione di Sebastiano Venier pubblicata in Appendice, 536-550 (la cit. a 549); B. CECCHETTI, La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, Venezia, Naratovich, 1874, II, 399; DE RENALDIS, Memorie, 332, 336, 458; G. FASOLI, Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in terraferma, «Rivista di storia del diritto italiano», 25 (1952), 72-73; C. PIN, Le scritture pubbliche trovate alla morte di fra Paolo Sarpi nel convento dei Servi, «Memorie dell’Accademia delle scienze di Torino», s. V, 2 (1978), 322; P. SARPI, Venezia, Il patriarcato di Aquileia e le “Giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli” (1420-1620), a cura e con introduzione di C. PIN, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1985, 241-285; A. BARZAZI, I consultori in iure, in Storia della cultura veneta. 5/II. Il Settecento, Vicenza, Neri Pozza, 1986, 179-199; G. TREBBI, Il Friuli dal 1420-1797. La storia politica e sociale, Udine, Casamassima, 1998, 18, 160, 193-194, 233, 236-238, 247; P. SARPI, Consulti. Volume primo (1606-1609), a cura di C. PIN, Pisa/Roma, Istituti Editoriali/Poligrafici Internazionali, 2001, t. I I Consulti dell’Interdetto (1606-1607), t. II (1607-1609), indice; A. STEFANUTTI, Udine e la contadinanza. Solidarietà e tensioni sociali nel Friuli del ’500 e ’600, in EAD., Saggi di storia friulana, a cura di L. CASELLA - M. KNAPTON, Udine, Forum, 2006, 87; A. CONZATO, Dai castelli alle corti. Castellani friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620, Verona, Cierre, 2005, 265, 269, 300, 306, 309, 312-313, 315-316; Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di Studi. Nel 450o anniversario della nascita di Paolo Sarpi, a cura di C. PIN, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, 331, 348, 402, 413, 414, 595.

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