- Criterio cronologico
Il criterio cronologico segue le disposizioni della normativa sulla consultabilità degli archivi. L’art. 122 del Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, infatti, prevede che i documenti contenenti dati personali sensibili (ovvero “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”) diventino consultabili quarant’anni dopo la loro creazione. L’adozione di questo principio favorisce l’introduzione di una distanza temporale adeguata alla pubblicazione di una biografia. Tuttavia, è possibile concedere una deroga con un limite massimo di dieci anni in circostanze specifiche.
- Criterio culturale (ICF Identità culturale del Friuli)
Nella selezione delle nuove voci biografiche sarà data priorità alle personalità di rilievo culturale che si sono distinte nella valorizzazione e nella promozione della specificità friulana, sia sul territorio nazionale che internazionale. La nascita in Friuli Venezia Giulia non è una condizione imprescindibile; tuttavia, è fondamentale che la figura abbia apportato un significativo contributo all’identità culturale della regione.
- Rilevanza storiografica
Un ulteriore criterio di selezione riguarda la rilevanza storiografica del personaggio, in relazione a indagini storiche significative per le conoscenze sul Friuli Venezia Giulia.