Dizionario Biografico dei Friulani

Progetto

Criteri di inserimento

  1. Criterio cronologico

Il criterio cronologico segue le disposizioni della normativa sulla consultabilità degli archivi. L’art. 122 del Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, infatti, prevede che i documenti contenenti dati personali sensibili (ovvero “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”) diventino consultabili quarant’anni dopo la loro creazione. L’adozione di questo principio favorisce l’introduzione di una distanza temporale adeguata alla pubblicazione di una biografia. Tuttavia, è possibile concedere una deroga con un limite massimo di dieci anni in circostanze specifiche. 

  1. Criterio culturale (ICF Identità culturale del Friuli)

Nella selezione delle nuove voci biografiche sarà data priorità alle personalità di rilievo culturale che si sono distinte nella valorizzazione e nella promozione della specificità friulana, sia sul territorio nazionale che internazionale. La nascita in Friuli Venezia Giulia non è una condizione imprescindibile; tuttavia, è fondamentale che la figura abbia apportato un significativo contributo all’identità culturale della regione.

  1. Rilevanza storiografica

Un ulteriore criterio di selezione riguarda la rilevanza storiografica del personaggio, in relazione a indagini storiche significative per le conoscenze sul Friuli Venezia Giulia.